Chi siamo


L’associazione RE.TE. sviluppo REsidenze TEatrali varesine, associazione di promozione culturale senza scopo di lucro, promuove l'organizzazione e lo sviluppo di attività culturali, turistico - culturali, di spettacolo e di arte. Vuole valorizzare e rinnovare la cultura nelle varie forme espressive, con specifica attenzione all’innovazione, in particolare attraverso la contaminazione delle arti e l’ideazione di percorsi teatrali e dello spettacolo dal vivo.

L’associazione vuole rilanciare l’insediamento teatrale , fucina di cultura, sul territorio lombardo. Grandi nomi del panorama nazionale del teatro, della musica, della danza incontrano e dividono il palco con i talenti del territorio, realizzando un positivo percorso di crescita artistica e professionale.

Allestimenti pensati ad hoc per dare piena visibilità al patrimonio storico-artistico, nostro bagaglio culturale. Progetti che combinano in maniera inattesa, creativa e meravigliosa discipline diverse, arte e spettacolo, creando inediti che affondano le proprie radici nel teatro per diventare eventi, coinvolgendo il pubblico e valorizzando le risorse e l’identità del territorio.

RE.TE. sviluppo REsidenze TEatrali varesine alimenta la cultura in città, dando vita a una compagnia di talenti – attori, scenografi, costumisti, musicisti, coreografi, truccatori, light designer e tecnici, esperti di comunicazione ed organizzazione eventi. Un’occasione unica per dare voce a progetti culturali che parlano, vivono, sognano di arte e creatività.

Consiglio direttivo e soci

Il Consiglio direttivo

  • Jenny Santi - Presidente Cv
  • Andrea Chiodi - Vice Presidente Cv
  • Marcello Vitella - Consigliere Cv
  • Paolo Praderio - Consigliere e Tesoriere Cv
  • Filippo De Sanctis - Consigliere Cv

I Soci

  • Consel Srl - Socio Cv
  • Marco Grisa - Socio Cv
  • Stefania Pepe - Socio Cv
  • Davide Toffolo - SOCIO ONORARIO Cv
  • Roberta Carrieri - SOCIO ONORARIO Cv
  • Syria - SOCIO ONORARIO Cv
  • Mauro Ermanno Giovanardi - SOCIO ONORARIO Cv
  • Peppe Voltarelli - SOCIO ONORARIO Cv
  • Viola Frigerio - Socio Cv
  • Jenny Santi - Socio e Presidente Cv
  • Luisa Zerboni - Socio Cv
  • Giusi Monterisi - Socio
  • Erika Lunardi - Socio
  • Paolo Praderio - Socio e Tesoriere
  • Consel srl - Socio
  • Claudio Bonvecchio - Socio e Consigliere
  • Andrea Chiodi - Socio e Consigliere
  • Michela Vitella - Socio
  • Filippo De Sanctis - Socio e Consigliere
  • Marcello Vitella - Socio e Consigliere

Statuto Sociale


STATUTO SOCIALE

Art. 1 La Costituzione

E’ costituita l’Associazione denominata “RE.TE. – sviluppo Residenze Teatrali varesine”. L’organizzazione è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme in materia e in particolare ai sensi del decreto legislativo n. 460 del 04.12.1997.

Art. 2 La Sede

L’Associazione ha sede in Varese, Piazza della Repubblica s.n. presso il Teatro Apollonio di Varese. L’assemblea con sua deliberazione, può istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate nello stesso comune di Varese o in altri comuni nel territorio nazionale.

Art. 3 L’oggetto e scopo

L’associazione ha durata indeterminata, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente le seguenti finalità :
- promozione della cultura teatrale, letteraria, musicale attraverso le varie forme artistiche;
- costituzione e sviluppo di residenze teatrali ed artistiche nel territorio varesino;
- sviluppo di attività integrate di promozione turistica e territoriale;
- recupero delle tradizioni locali, culturali, storiche, artigianali ed enogastronomiche;
- promozione dei mestieri dello spettacolo con particolare attenzione al mondo giovanile;
- valorizzazione, diffusione e promozione del patrimonio culturale ed artistico del territorio lombardo, con particolare attenzione a quello varesino;
Per il raggiungimento delle finalità suddette potrà intraprendere tutte le iniziative ritenute utili, compatibili con lo Statuto e con la natura dell’Associazione stessa, anche mediante:
- la realizzazione di produzioni teatrali da circuitare sul territorio internazionale;
- la partecipazione e l’organizzazione di dibattiti, incontri, convegni, forum e seminari;
- la promozione di attività culturali;
- la diffusione di stampe, documenti e pubblicazioni;
- la realizzazione di studi e ricerche;
- la formazione;
- il monitoraggio delle attività teatrali sul territorio internazionale;
- la realizzazione di scambi culturali con altre realtà teatrali, nazionali, europee ed extraeuropee;
L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura e a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse. L’associazione inoltre può aderire, con delibera da adottarsi dall’Assemblea ordinaria dei soci, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei propri fini sociali. Per il raggiungimento dello scopo sociale l’Associazione potrà compiere qualsiasi operazione commerciale o finanziaria ritenuta dall’Organo Amministrativo necessaria o utile per il conseguimento dell’oggetto e dello scopo sociale.
Gli Associati potranno prestare la propria opera per promuovere gli scopi dell’associazione e, su delibera del Consiglio Direttivo, potranno essere compensati dietro presentazione di regolare fattura, nota di prestazione occasionale o altro rapporto di lavoro quali ad esempio Co.Co.Pro.

Art. 4 Il Patrimonio ed entrate dell’associazione

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;
- dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
- dalle quote sociali;
- dai redditi derivanti dal suo patrimonio,
- dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività e di quelle ad essa direttamente connesse ed accessorie;
- da elargizioni, liberalità e/o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- da contributi di pubbliche amministrazioni e/o fondazioni;
- dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore e servizi.
Tutti i beni, i debiti e crediti appartenenti all’Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota sociale minima. L’adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale. E’ comunque facoltà degli aderenti di effettuare versamenti ulteriori. I versamenti al fondo di dotazione, le quote sociali e i contributi, le liberalità e le elargizioni possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, nè in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato.

Art. 5 Il Bilancio

L’esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno e il primo sarà il 31 dicembre 2009. Entro sei mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e, se ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare all’Assemblea.
Il bilancio consuntivo o i bilanci devono restare depositati presso la sede della organizzazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci. Qualora l’Associazione abbia effettuato raccolte pubbliche di fondi o abbia percepito contributi finalizzati alla realizzazione di progetti specifici dovrà redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito e separato rendiconto, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuno dei progetti realizzati.

Art. 6 Gli Avanzi di gestione

Gli eventuali utili di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse, ai sensi dell’art. 4 del presente statuto. All’Associazione è vietato distribuire utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 7 I Soci

Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche (per mezzo dei rappresentanti legali o di loro delegati) che, condividendo le finalità dell’organizzazione, si impegnino per realizzarle versando la quota sociale stabilita dal Consiglio direttivo. I soci si suddividono in ordinari, sostenitori, simpatizzanti ed onorari in base alle modalità espresse nel regolamento dell’associazione. Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne incondizionatamente lo statuto ed eventuali regolamenti. Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 60 giorni dal loro ricevimento, e in assenza di provvedimento di diniego entro il termine predetto, la domanda si intende accettata. Ad eccezione dei soci onorari, l’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo ad eccezione del socio che non provveda al versamento della quota associativa annuale entro il 31 marzo di ogni anno, che si intende automaticamente escluso a far data dal 01 aprile del medesimo anno. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo; è pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla partecipazione alla vita associativa e tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo. L’adesione alla Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto in Assemblea; gli aderenti hanno inoltre diritto a conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali; partecipare alle attività promosse dall’Associazione; usufruire di tutti i servizi dell’Associazione. I soci hanno l’obbligo di osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; versare il contributo annuale; prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo. Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all’Associazione stessa; tale recesso ha efficacia a far data dai quindici giorni successivi all’avvenuta notifica al Consiglio del recesso. In caso di inadempimento degli obblighi assunti a favore della Associazione, inosservanza delle disposizioni contenute nello statuto e nel Regolamento interno o in presenza di gravi motivi che ne determino l’indegnità, chiunque partecipi all’Associazione può esserne escluso con deliberazione dell’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di decadenza, dimissioni, esclusione, recesso o decesso, i soci stessi o i loro eredi, possono pretendere alcunché dall’Associazione, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.

Art. 8 Gli Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:
- L’assemblea dei soci dell’Associazione;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente del Consiglio Direttivo;
- Il Tesoriere (se nominato)
- Il Segretario (se nominato)
- Il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato).
- Il collegio dei probiviri (se nominato)

Art. 9 L’Assemblea

L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno con lettera o per posta elettronica inviata a ciascun socio almeno dieci giorni prima della data di convocazione. All’assemblea partecipano tutti i soci iscritti nel libro dei soci, alla data della convocazione. Ciascun socio ordinario ha diritto ad un voto; è ammesso il voto per rappresentanza mediante delega scritta. nel numero massimo di due deleghe. L’Assemblea approva gli indirizzi generali e le direttive programmatiche di azione dell’Associazione. L’Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede dell’associazione. Le deliberazioni dell’Assemblea, che devono risultare da verbale sottoscritto dal Segretario, o da un socio da questi delegato, sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. L’Assemblea dei soci regolarmente convocata e costituita rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alle leggi ed allo Statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti. Spetta all’Assemblea deliberare le modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell’Associazione e la nomina del liquidatore; eleggere il Consiglio direttivo, il Collegio dei probiviri; approvare annualmente i bilanci consuntivi e di previsione. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto di almeno tre quarti dei soci.

Art. 10 Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci in numero variabile da tre a sette componenti scelti fra i soci ordinari dell’Associazione. Il numero dei componenti potrà essere elevato, nei limiti predetti, per il restante periodo di carica del Consiglio stesso. Il Consiglio dura in carica tre esercizi sociali ed i suoi membri possono essere rieletti. Il Consiglio elegge il Presidente, un vice-Presidente ed il Segretario e nomina un Tesoriere. Il Consiglio è convocato con avviso trasmesso ai componenti almeno cinque giorni prima della convocazione. Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte all’anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto da Presidente e dal Segretario. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno 2/3 dei componenti il Consiglio.

E’ compito del Consiglio:
- promuovere e coordinare l’attività dell’Associazione;
- assumere le deliberazioni per la realizzazione delle finalità e dei programmi dell’Associazione;
- approntare i bilanci di previsione ed i consuntivi annuali;
- proporre le quote associative annuali;
- istituire le commissioni di lavoro e nominare i coordinatori ed i componenti;
- deliberare il regolamento di funzionamento dell’Associazione.

Art. 11 Presidente

Il Presidente è eletto dal consiglio direttivo tra i suoi componenti e rimane in carica tre esercizi sociali. E’ responsabile dell’attività dell’Associazione e ne è il legale rappresentante. Supervisiona l’attività amministrativa. Il vice presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce nei momenti di sua assenza. Il Presidente ha compiti di rappresentanza formale dell’Associazione.

Art. 12 Il Segretario

Il Segretario generale è nominato dal Consiglio e dura in carica tre esercizi. Al Segretario generale sono attribuiti tutti i poteri per potere dare esecuzione ai deliberati dell’Assemblea e del Consiglio. Conserva la documentazione relativa all’attività dell’Associazione e coordina l’attività amministrativa. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del direttivo, la sua carica è compatibile con qualsiasi altra carica interna all’Associazione.

Art. 13 Il Tesoriere

Il Tesoriere, delegato dal Consiglio direttivo, controlla i fondi dell’Associazione, tiene i libri delle entrate e delle uscite, può aprire un conto corrente bancario a nome dell’Associazione e versare o ritirare le somme necessarie all’attività ordinaria. Il Tesoriere è responsabile della regolarità formale delle scritture e dei documenti che specificatamente riguardano il servizio a lui affidato. La sua carica è compatibile con qualsiasi altra carica interna all’Associazione. Il Tesoriere riferisce al Consiglio sulla situazione patrimoniale dell’Associazione presentando il bilancio entro il 30 giugno di ogni anno.

Art.14 Il Collegio dei Revisori dei conti

Contestualmente all’elezione del Consiglio direttivo, l’Assemblea può provvedere alla nomina di un revisore o di un Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo), scelti anche tra i non aderenti, a cui è affidato il compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa per poi riferire all’Assemblea in sede di approvazione del bilancio. L’incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere. Per la loro durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio direttivo. I Revisori dei conti sorvegliano il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verificano l’osservanza dello statuto e degli eventuali regolamenti, ne promuovono la riforma ove se ne presenti la necessità, curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio direttivo con la facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi libri; danno parere sui bilanci. A tale scopo il Collegio si riunisce almeno due volte all’anno.

rt. 15 Il Regolamento

Il funzionamento e l’organizzazione dell’Associazione e delle varie attività promosse potranno essere oggetto di un apposito regolamento che sarà deliberato in via preliminare dal Consiglio direttivo. e approvato in via definitiva dalla successiva Assemblea. Il Regolamento descriverà i compiti e le funzioni e le modalità di funzionamento specifiche degli organi dell’Associazione, oltre a regolare ogni ulteriore attività dell’associazione.

Art. 16 Lo Scioglimento

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fine di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato a maggioranza dei ¾ (tre quarti) dei componenti dell’Assemblea sia in prima che in seconda convocazione. L’Assemblea provvederà inoltre alla nomina di due o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, determinandone i relativi poteri.

Art. 17 La Clausola compromissoria

Qualunque controversia, che possa formare oggetto di compromesso, sorgesse tra i soci, o tra alcuni di essi e l’Associazione, in dipendenza dell’esecuzione o dell’ interpretazione del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente dal Tribunale di Varese. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

Art.18 La Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non si sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle vigenti disposizione legislative in materia, con particolare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Codice Civile nonché al D.Lgsl. 460/97 e successive modificazioni o integrazioni.


Associazione RE.TE.
sviluppo REsidenze TEatrali varesine

info@residenzeteatrali.com

Sede Legale
c/o Teatro Apollonio
Piazza della Repubblica
21100 Varese

tel: 0332239607
fax: 0332237852
cell: 346 0545748

Sede Operativa
Via Magenta, 7
21100 Varese